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Sicurezza sul lavoro: normativa, adempimenti e sanzioni

 

Lo abbiamo ripetuto più volte al giorno d’oggi aprire un’attività, piccola o grande che sia, potrebbe rivelarsi un’impresa più difficile del previsto. Molti sono i fattori da prendere in considerazione e molti di essi non sono correlati direttamente al tipo di mercato in cui ci si intende inserire, ma derivano dal contesto legislativo e burocratico. Uno di questi aspetti è la sicurezza sul lavoro, materia disciplinata da un complesso apparato normativo che si applica a tutte le aziende con almeno un dipendente.

 

Si tratta di una disciplina che prevede obblighi ed adempimenti ben precisi che ricadono maggiormente sul titolare o datore di lavoro. L’importanza di tali obblighi è ribadita dal rigido sistema sanzionatorio che prevede delle severe ammende e, in alcuni casi, la reclusione per tutti coloro che decidono di aprire un'attività, ma vengono meno alle responsabilità previste.

Con il presente articolo andremo a realizzare una guida per datori di lavoro esponendo in sintesi le principali cose da sapere sulla sicurezza sul lavoro ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs 81/08.

 

 

Sicurezza sul lavoro: evoluzione normativa

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La normativa attuale, così per come la conosciamo, è in realtà frutto di un’evoluzione storica che  affonda le sue radici nel passato.

Già nella seconda metà degli anni ’50 la materia era regolata da due importanti riferimenti normativi:

  • il DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;

  • Il DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene sul lavoro”;

 

Tali decreti introducevano una prevenzione basata sul trovare una misura correttiva per ogni pericolo basandosi tuttavia su aspetti tecnico-oggettivi come i requisiti di macchine, impianti ed edifici, piuttosto che abbracciare gli aspetti organizzativi e gestionali. Un’altra caratteristica che li contraddistingueva era l’accentramento degli obblighi sulla figura del datore di lavoro.

Altro passo importante si ebbe con la Legge 300/70 detta anche Statuto dei lavoratori, che recava “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento”, attribuendo per la prima volta ai lavoratori di controllare l’applicazione delle norme antinfortunistiche tramite le loro rappresentanze.

 

Nel corso degli anni si susseguirono poi diverse leggi, tra cui:

  • Legge 833/78, o Riforma Sanitaria;

  • D.Lgs. 277/91: “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione a piombo, amianto, rumore”

  • D.Lgs. 626/94: “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”

  • D.Lgs. 459/96: “Caratteristiche di sicurezza delle macchine”

  • D.Lgs. 494/96: “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”

 

Step necessari che testimoniano un graduale adeguarsi alle nuove direttive che nel frattempo venivano emanate dalla CEE, e che culminano con la pubblicazione delD.Lgs 9 aprile 2008, n.81, noto come T.U.S.L. ovvero Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro.

 

 

Sicurezza sul lavoro: il D.Lgs 81/08

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Il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, con i suoi 306 articoli e ben più di 50 allegati ha abrogato, modificato o assorbito tutte le normative precedenti ponendosi come il riferimento principale in Italia, esso si basa su principi di controllo e gestione della sicurezza sul lavoro tra cui possiamo citare:

  • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

  • eliminazione (ove possibile) o riduzione dei rischi;

  • sostituzione dei rischi alla fonte;

  • controlli sanitari periodici dei lavoratori;

  • informazione e formazione in materia di sicurezza per i lavoratori;

  • individuazione dei soggetti partecipi della sicurezza;

  • programmazione e attuazione di misure correttive idonee, con conseguente vigilanza sull’efficacia di esse.

 

Il Testo Unico dunque, pur continuando ad accentrare sul datore di lavoro le maggiori responsabilità, istituisce altre figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale, ciascuna con compiti specifici, per rendere più efficace la macchina della sicurezza sul lavoro e coinvolgere nella maniera più diretta possibile tutti i dipendenti.

 

Tali figure sono:

  • il Medico Competente;

  • Il Dirigente per la Sicurezza sul lavoro;

  • il Preposto per la Sicurezza sul lavoro;

  • il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP;

  • l'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP;

  • i Lavoratori.

 

Ricordiamo il D.Lgs 81 include nella definizione di lavoratore tutti i soggetti equiparabili, quindi le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro sono valide anche per stagisti e tirocinanti (o figure simili).

 

Gli obblighi del datore di lavoro ai fini della sicurezza

La responsabilità del datore di lavoro è quella di organizzare l’attività d’impresa salvaguardando l’integrità psico-fisica dei dipendenti, tutelandoli da tutti i possibili rischi presenti sul luogo di lavoro da cui potrebbero derivare infortuni o malattie professionali.

 

Per fare ciò, il datore di lavoro deve assolvere due obblighi non delegabili ovvero:

  • La valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento (DVR)

  • La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

 

Il datore di lavoro ha, inoltre, degli obblighi che può decidere di delegare a terze persone, ovvero dirigenti e preposti, in virtù delle competenze e dei poteri gerarchici di questi ultimi, tali obblighi sono relativi ad aspetti come la formazione e l’informazione dei lavoratori, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, nonché di utensili, macchinari ed attrezzature di lavoro conformi alle normative in vigore.

Altro compito è quello di provvedere, in collaborazione con il medico competente, a predisporre un servizio di sorveglianza sanitaria efficiente nei casi previsti dalla normativa, ciò vuol dire effettuare visite mediche preventive e periodiche ai lavoratori per accertarsi della loro idoneità a svolgere una data mansione.

Inoltre, sul datore di lavoro, anche nel caso in cui decida di effettuare la delega di funzioni a dirigenti e preposti, ricade l’obbligo di vigilare e verificare che i lavoratori rispettino le disposizioni fornite e le norme antinfortunistiche.
Maggiori specifiche sugli obblighi del datore di lavoro si possono trovare all’
articolo 18 del D.lgs 81/08.

 

 

Sicurezza sul Lavoro: Sanzioni per il Datore di Lavoro

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Di seguito verranno elencate le principali sanzioni previste dalla normativa per i datori di lavoro inadempienti:

  • Ammenda da 1.096 € a 4.384 € per DVR incompleto

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€ per Omessa redazione del DVR

  • Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 € a 6400€ per Mancata Nomina RSPP

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € per Omessa informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 € per Mancata nomina del medico competente (se previsto l'obbligo)

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €    per Mancata fornitura ai lavoratori dei DPI

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 € a 6.576 €    per Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in occasione di importanti mutamenti organizzativi e produttivi

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 € per Lavoratori adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o condizioni di salute

  • Ammenda da 2.192 € a 4.384 €   per Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze

  • Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 822 € a 4.384 € per Mancata consegna di copia del DVR al RLS

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800 € per Omessa comunicazione all'INAIL di infortuni che comportino un'assenza di almeno 1 giorno

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 €    per Omessa denuncia all'INAIL di infortuni che comportino un'assenza superiore a 3 giorni

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 € a 300 € per Omessa comunicazione all'INAIL dei nominativi del RLS

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