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Cosa può fare e non fare un investigatore privato?

 

Cosa può fare e non fare un investigatore privato? Cosa dice la legge italiana in merito? Ecco una guida completa sull'argomento.

 

 

Può sembrare una pratica non più comune, e invece ancora oggi sono tanti i motivi che spingono le persone a chiedere l’intervento di un investigatore privato per trovare una soluzione ai più disparati problemi.

 

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Per quanto il suo sia un ruolo ampiamente cambiato nel corso del tempo, e per quanto siano mutate anche le strategie e le tecniche di indagini impiegate nell’esercizio delle sue funzioni, quella dell’investigazione privata resta una professione molto complessa, tanto quanto difficoltoso risulta fare chiarezza sul ruolo e le mansioni specifiche che tale figura professionale possiede.

In questa guida vogliamo spiegarti cosa realmente può fare un investigatore e cosa invece la legge gli vieta.

Tuttavia prima di addentrarsi in questo discorso è opportuno inquadrare la figura professionale in quanto si assume così maggiore contezza delle libertà e dei divieti di cui gode.

Investigatore può diventarlo chiunque: un soggetto che abbia seguito degli studi affini alla materia, che abbia esperienza nel settore e che ha deciso poi di richiedere la licenza alla Prefettura di competenza, può porre in essere tutte le azioni atte alla raccolta di dati o elementi utili al committente, come prevede l’art. 140 T.U.L.P.S.

L’attività di investigatore privato non è certo una passeggiata, anche perché il professionista si ritrova spesso di fronte a situazioni particolari, difficili da gestire, e nelle quali deve usare una abile maestria per ottenere quello che vuole, senza mettere sé stesso o il nome del suo cliente a repentaglio. Anche per questo motivo, la legge si è riguardata bene dall’indicare che tipologia di azione o di comportamento può assumere l’investigatore e quali invece sono da bandire dal suo codice comportamentale ed etico.

 

 

Le attività fattibili e non,  in generale

L'investigatore privato ha la libertà di compiere ogni attività che gli permetta di giungere al termine del suo operato, per portare concreti risultati al suo cliente. Ovviamente tutto ciò è fattibile e legalmente riconosciuto entro i limiti imposti dal nostro ordinamento. Ne consegue quindi che non può fare nulla, svolgere alcuna azione, alcun gesto, etichettati dalla legge come non leciti.

Ad esempio è strettamente importante che qualunque cosa faccia, non vada a ledere la libertà e il diritto alla privacy, due elementi fondamentali ed imprescindibili della persona in quanto tale.

L’investigatore privato che lavora da anni nel settore, che ha ottenuto la licenza prefettizia sa bene che deve rispettare i limiti in essa contenuti. Anche perché basterebbe davvero poco per ritrovarsi con la revoca della stessa e al contempo con qualche pendenza penale sulle spalle.

 

Cosa può fare l’investigatore privato in concreto?

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Per far sì che tutte le info e tutti gli elementi raccolti possano essere usate in sede legale, è importante che l’investigatore nell’esercizio dell’espletamento del proprio mandato, ponga in essere tutte azioni considerate lecite dal nostro ordinamento.

Come specifica anche il D.M. 269/2010, l’investigatore può esperire in favore del suo cliente ogni attività necessaria a portare a termine l’incarico affidatogli, a patto che non assuma comportamenti etichettati come illeciti dal nostro ordinamento.

 

 

Di conseguenza, l’investigatore privato potrà:

  • pedinare una o più persone, a patto che si tenga a debita distanza, non provochi danni e non rechi disturbo;

  • avvalersi di qualunque strumentazione elettronica di rilevamento (si pensi ad esempio al localizzatore di Gps satellitare), al fine di monitorare gli spostamenti in autovettura della persona pedinata;

  • immortalare momenti con la macchina fotografica e registrare video purchè non si trovi in una proprietà privata;

  • registrare conversazioni che avvengono in sua presenza o effettuate da persone che ne prendono parte attivamente o che assistono previa autorizzazione;

  • può recarsi di persona ad effettuare un sopralluogo e a visionare un posto, a patto che il titolare o il proprietario ne dia autorizzazione espressa;

  • raccogliere qualunque tipologia di informazione, nel rispetto dei limiti di legge;

  • estrarre copia di documenti che si possono consultare liberamente oppure contenute in pubblici registri;

  • lavorare con l’ausilio di un collaboratore, laddove necessario.

 

 

Investigatore privato cosa non può fare?

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Se tutte queste appena elencate sono le azioni che l’investigatore privato può svolgere senza che nessuno recrimini alcunché, il risvolto della medaglia è fatto di azioni vietate al professionista, allo scopo di evitare che si possa infrangere la legge.

 

Più nello specifico, l’investigatore privato non può:

  • Tenere sotto controllo il telefono o il cellulare di una persona. Si tratta infatti di un dispositivo che appartiene alla sfera intima e privata di un soggetto;

  • Accedere ai tabulati telefonici o all'intestazione di una utenza telefonica sempre per i motivi poc’anzi citati;

  • Non può ricavare, fotografare o riportare messaggi ricevuti od inviati della persona pedinata, non può leggere chat private dalle applicazioni di messaggistica istantanea o dalla posta elettronica;

  • Non può effettuare intercettazioni ambientali e telefoniche, in particolare se le conversazioni dovessero avvenire tra persone non presenti;

  • Non può violare la proprietà privata altrui, quindi introdursi in abitazioni, sostare in giardini privati, uffici e così via;

  • Farsi rilasciare le info inerenti ai conti correnti bancari e/o postali di una persona fisica o giuridica, al di fuori dei casi previsti dalla legge;

  • Non può riprendere all’interno di una proprietà privata senza il consenso del proprietario, il contenuto di essa con foto e video. Al contempo non può effettuare le registrazioni;

  • Accedere a qualunque informazione coperta da privacy.

 

 

Anche una sola di queste condotte se effettuate dall’investigatore privato, comporteranno delle serie ripercussioni e saranno indirizzo per rispondere dei reati eventualmente commessi.

Devi tenere presente infatti che esclusivamente per comprovati motivi, gli organi inquirenti, su autorizzazione del giudice, possono effettuare le intercettazioni, e solo con gli strumenti a disposizione della Procura della Repubblica oppure della polizia giudiziaria.

Pertanto i dati raccolti dall’investigatore privato valgono come prove? Ovviamente si. Qualunque informazione raccolta nell’esercizio del proprio mandato, può essere utilizzata ai fini probatori all’interno di un processo, civile o penale che sia.

Basta solo che, come più volte ricordato, il professionista abbia proceduto all’acquisizione del materiale probatorio senza mai violare la legge, cioè osservando le prescrizioni normative e, soprattutto, rispettando i limiti posti ai divieti che abbiamo appena esaminato. Anche perché le prove raccolte in violazione della legge, sarebbero inutilizzabili.

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