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Assegno familiare: requisiti, come richiederli, importi

 

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L’assegno familiare, sostegno economico per la famiglie dei lavoratori dipendenti o pensionati da lavoro dipendente, detto anche assegno nucleo familiare (ANF), è rivolto per esteso a:

  • Lavoratori dipendenti;

  • Lavoratori domestici;

  • Lavoratori dipendenti agricoli;

  • Lavoratori iscritti alla gestione separata;

  • Lavoratori con altre situazioni di pagamento diretto;

  • Titolari di prestazioni previdenziali;

  • Titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ex ENPALS e fondi speciali.

 

I nuclei familiari devono necessariamente essere costituiti da più persone ed il reddito totale deve essere inferiore a quello che, annualmente, la legge stabilisce.

 

 

Assegno familiare: composizione del nucleo familiare

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Gli assegni familiari spettano a nuclei familiari che possono essere costituiti da:

  • lavoratore o titolare di pensione;

  • coniuge non legalmente separato, seppure non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;

  • figli ed equiparati, conviventi e non, di età inferiore ai 18 anni;

  • figli ed equiparati (apprendisti o studenti) oltre i 18 anni di età ed inferiore ai 21 anni, che fanno parte di un nucleo familiare numeroso (almeno 4 figli di età inferiore ai 26 anni);

  • figli ed equiparati maggiorenni inabili, non coniugati;

  • fratelli, sorelle e nipoti (collaterali o in linea ascendente) del richiedente minorenni o maggiorenni inabili, solo se orfani di genitori, senza pensione  e non coniugati;

  • nipoti in linea retta minorenni, che vivono a carico dell’ascendente.

 

Assegno familiare in caso di affidamento

In caso di affidamento condiviso, ai genitori affidatari (separati o divorziati) spetta l’assegno familiare se sussistono i requisiti reddituali per farlo.

I genitori potranno trovare un accordo tra loro riguardo a chi potrà richiedere l’assegno: se non raggiungono un accordo, l’assegno verrà automaticamente concesso al genitore che convive con i figli.

Il genitore convivente col figlio minore (nato al di fuori del matrimonio) può richiedere il pagamento dell’assegno familiare sulla posizione dell’altro genitore non convivente, lavoratore dipendente.

Il pagamento dell’assegno avverrà dopo la verifica dei redditi del genitore convivente col figlio.

 

Assegno familiare: quando decade

La cessazione del diritto all’assegno familiare si verifica quando vengono a mancare le condizioni idonee a riconoscere lo stesso. Ad esempio quando il figlio non inabile diventa maggiorenne.

In caso di separazione legale dal coniuge, l’assegno decade per l’ex coniuge ma non per i figli affidati.

 

 

Domanda assegno nucleo familiare

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Si può presentare domanda ogni anno in cui si ha diritto all’assegno.

Se il reddito o la composizione del nucleo familiare subiscono variazioni, queste devono essere comunicate entro 30 giorni dalla data di richiesta.

Il lavoratore dipendente può richiedere l’assegno familiare presentando la domanda al proprio datore di lavoro, compilando il modello ANF/DIP (SR16) ed allegando anche l’autorizzazione ANF richiesta in precedenza all’INPS nel caso in cui debba includere componenti nel nucleo familiare (maggiorenni inabili, genitori separati, ecc.).

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta, dovrà corrispondere l’assegno in base al periodo lavorativo prestato dal lavoratore dipendente, anche se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto lavorativo (entro il termine di prescrizione di 5 anni).

I lavoratori domestici, i dipendenti agricoli a tempo determinato, i lavoratori iscritti alla gestione separata o gli  aventi diritto ad altre prestazioni previdenziali devono presentare domanda online all’INPS tramite servizio dedicato.

E’ possibile presentare domanda anche tramite:

  • il numero gratuito 803164 del contact center (da rete fissa) o il numero 06.164164 (da rete mobile);

  • CAF, patronati e intermediari dell’INPS tramite i servizi telematici offerti.

 

Assegno familiare: calcolo del reddito complessivo

Il calcolo assegno familiare si basa su tre elementi: tipologia del nucleo familiare, numero dei componenti e reddito complessivo del nucleo.

Si prevedono importi e fasce reddituali più agevolati nel caso di particolari condizioni di disagio (ad esempio, componenti inabili).

L’importo dell’assegno familiare viene pubblicato ogni anno dall’INPS tramite tabelle valide dal 1° luglio dell’anno fino al 30 giugno dell’anno successivo (circolare INPS 27 maggio 2016 n. 92): ciò significa che andranno considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno.

 

Nel calcolo, quali redditi vengono considerati?

Quelli soggetti ad IRPEF al lordo delle detrazioni d’imposta, delle ritenute erariali e degli oneri deducibili.

Se superano un certo importo, andranno indicati nella domanda anche i redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva.

 

I redditi esclusi dal calcolo

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Non vanno dichiarati i seguenti redditi:

  • trattamenti di fine rapporto (anticipazioni incluse);

  • trattamenti di famiglia dovuti per legge;

  • rendite vitalizie corrisposte dall’INAIL, pensioni di guerra, pensioni ai militari di leva vittime di infortunio;

  • indennità di accompagnamento a invalidi civili, ciechi civili assoluti, minori invalidi non in grado di camminare e pensionati di inabilità;

  • indennità per sordi e speciali per soggetti parzialmente ciechi;

  • indennizzi a seguito di danni irreversibili da trasfusioni e somministrazioni di emoderivati o da vaccinazioni obbligatorie;

  • indennità di trasferta per la parte non soggetta ad imposte;

  • arretrati di cassa integrazione relativi ad anni precedenti a quello di erogazione;

  • assegni di mantenimento a carico di chi richiede l’assegno e versati al coniuge legalmente separato, destinati al mantenimento della prole.

 

Si stabilisce che il reddito totale del nucleo familiare deve essere costituito da reddito da lavoro dipendente o assimilato almeno per il 70%.

 

Modalità di pagamento dell’assegno familiare

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L’assegno nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al momento del pagamento della retribuzione.

La corresponsione dell’assegno viene eseguita tramite bonifico postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale ai seguenti soggetti richiedenti:

  • lavoratore domestico;

  • lavoratore agricolo a tempo determinato;

  • lavoratore di aziende fallite o cessate;

  • iscritto alla gestione separata;

  • beneficiario di ulteriori prestazioni previdenziali.

 

Si ha diritto al pagamento dell’assegno familiare dal primo giorno del periodo di paga o della corresponsione della prestazione previdenziale in cui si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del suddetto diritto.

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