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Avvocato antiriciclaggio. Le insidie collegate all'effettuazione di operazioni in contanti agli sportelli di banca


L'avvocato antiriciclaggio e le complessità delle operazioni in contanti presso le banche sono al centro di questo articolo. Le insidie legate a prelievi e versamenti sono spesso sottovalutate, ma possono avere conseguenze significative.

 

Nel prosieguo, esploreremo situazioni in cui clienti si sono ritrovati a dover affrontare domande sospettose e segnalazioni alle autorità competenti. Le regolamentazioni e le implicazioni legali in questo ambito richiedono attenzione.

 

 

L'avvocato antiriciclaggio e le sfide finanziarie

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Le operazioni in contanti presso le banche costituiscono il cuore di questo articolo. Spesso trascurate, le insidie connesse a prelievi e versamenti possono produrre conseguenze rilevanti. Scopriremo come l'avvocato antiriciclaggio affronta tali problematiche e offre soluzioni.

L'esperienza quotidiana nell'esercizio della professione rafforza la consapevolezza che siano in pochi ad avere cognizione che l'effettuazione di prelievi e versamenti di denaro contante nella banca in cui si è clienti correntisti, e quindi anche conosciuti, possa presentare insidie non trascurabili.

A farne le "spese" è spesso il cliente che, convinto di agire in modo assolutamente lecito, è certo di non compiere operazioni di riciclaggio; in buona fede addirittura rivolge i suoi dubbi all'operatore di cassa prima di effettuare l'operazione ottenendo tuttavia, in modo usuale, risposte di carattere evasivo e talvolta di natura inquisitoria, finalizzate a comprendere l’origine e la destinazione dei fondi.

La "curiosità", da parte del cliente, a ottenere informazioni sull'argomento, è infatti un segnale che qualifica un indicatore di anomalia così come tanti altri previsti dai chiarimenti forniti nel tempo dal MEF e che deve indurre l’addetto allo sportello a dubitare che il cliente che ha di fronte sia convolto in fenomeni di riciclaggio, pertanto meritevole di una segnalazione alle competenti autorità.

 

 

Sottovalutate insidie: prelievi, versamenti e le loro implicazioni

Le insidie legate alle transazioni in contanti non devono essere sottovalutate. Nonostante le apparenze, prelievi e versamenti possono avere implicazioni significative. Approfondiremo come queste azioni finanziarie possono risultare inaspettatamente complesse e quali conseguenze possono scaturire.

L'operatore ha l'onere, previsto dalla legge, di individuare e segnalare le operazioni compiute in assenza del tramite di intermediari creditizi, e non solo quelle effettuate direttamente allo sportello (primo tra tutti il versamento di assegni privi della clausola di non trasferibilità atto, questo, oramaidesueto stante l’ampia diffusione tra i correntisti della relativa informazione, che viene ulteriormente spesso verificata dall’operatore, che invita ad apporla nei rari casi in cui non sia già presente), ma altresì quelle realizzate a monte e a valle di ciò che viene attuato nei locali dell’intermediario.

La normativa nazionale attualmente in vigore, ed in continua evoluzione, prevede che trasferimenti di denaro superiori a 4.999,99 possano essere effettuati solo per il tramite di intermediari creditizi abilitati. Si noti bene, il limite non è di euro 5.000,00 ma di un centesimo inferiore, e gli organi preposti a vigilare su questo sono inflessibili; solo con ricorso al giudice competente si può sperare nella possibilità di annullamento della sanzione irrogata dal Ministero per un solo centesimo di eccesso, ma fornendo giustificazioni che generalmente il privato non è in grado di cogliere senza l’aiuto di un legale.

Ancora più inintelligibile sicuramente appare quanto emerso in una vicenda di sicuro interesse, in quanto concernente fattispecie diffusa anche questa commentata e illustrata nel dettaglio, insieme a molte altre, sul portaleavvocatoantiriciclaggio.

 

 

Confronto con situazioni reali: domande sospettose e segnalazioni

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Esploreremo situazioni reali in cui i clienti bancari si sono trovati ad affrontare domande sospettose da parte degli operatori di cassa e segnalazioni alle autorità competenti. Analizzeremo le dinamiche di questi eventi e le possibili risposte da parte dei clienti.

Nel caso di specie e sul quale ci soffermeremo, il soggetto sanzionato aveva versato, in contanti, presso il suo istituto bancario la somma di euro 10.000,00 e il cassiere aveva domandato la motivazione di tale operazione, ritenuta anomala per la persona che la stava effettuando (un soggetto privato e non un esercente attività d'impresa, come potrebbe essere un ristoratore, per esempio, che chiaramente nell’esercizio della sua attività arriva a maneggiare incassi in contanti spesso di importo rilevante).

Questa, prontamente e senza indugiare, aveva risposto che si trattava di una donazione che la madre ultra-ottantenne gli aveva concesso; spesso capita infatti che genitori anziani preferiscano tenere in casa i risparmi accumulati in una vita di lavoro, concedendo delle liberalità ai figli in un momento di necessità.

Nulla di illegale, chiaro, né tanto meno desueto, ma l'operatore di cassa aveva ritenuto di effettuare la segnalazione alla R.T.S., acronimo di “Ragioneria Territoriale dello Stato”, che ha competenza nel ricevere, valutare e sanzionare le violazioni relative all’utilizzo del contante; l’operazione ritenutaanomala e pertanto meritevole di segnalazione, era costituita dal fatto che fosse intervenuto, in precedenza, un trasferimento di denaro (da madre a figlio) superiore alla soglia per la quale non vi sarebbe stata la necessità di intervento da parte di in istituto di credito.

 

 

La fattispecie rientra nell’ambito applicativo dell’art. 51, c. 1, del d.lgs. 231/2007, norma che pone a carico dei soggetti obbligati (in questo caso la banca), che nell’esercizio delle loro funzioni e nell’espletamento della propria attività abbiano notizia di infrazione di cui all’art. 49, commi 1,5,7 e 12 e dell’art. 50, ne riferiscono in via telematica entro trenta giorni al MEF, nella sede della competente R.T.S.; trattasi pertanto di illecito “oggettivo”, per integrarlo è sufficiente che si constati l’avvenuta infrazione della norma in spregio alle modalità indicate dalla legge, indipendentemente dalla liceità o meno dell’operazione sottostante.

È solo evitando operazioni di tale tipologia o ponendo estrema attenzione alle dichiarazioni rilasciate alla banca che si possono evitare questi spiacevoli imprevisti, nel caso di specie punito con sanzione di euro 3.000,00, nonostante la chiara e innegabile "liceità", così come descritta, dell'operazione effettuata.

In conclusione, ad essere sanzionata è stata la donazione, per contanti, tra madre e figlio avvenuta oltre soglia di legge e segnalata dalla banca destinataria del deposito relativo e successivo.

Vicenda simile quella occorsa ad un professionista che, previa esibizione di delega notarile a lui correttamente rilasciata e finalizzata all’incasso, aveva versato sul proprio conto un assegno intestato a un terzo di importo poco superiore alla soglia di non trasferibilità; la peculiarità della vicenda è che il professionista, consapevole del possibile rischio sotteso all’operazione da espletare, aveva informato previamente il cassiere (dal quale aveva ottenuto l'approvazione a procedere) che avrebbe dovuto successivamente ritirare la somma in contanti per consegnarla al cliente;il suo assistito non poteva, infatti, accendere un conto corrente personalmente per disguidi occorsi in precedenza; in tal modo avrebbe così adempiuto al mandato ricevuto.

 

 

Anche questo professionista è stato sanzionato con l'irrogazione di una multa pari a 3.000,00 euro, fondata sul successivo trasferimento di contati senza intervento di intermediario bancario.

Incappando in tali disguidi, non rimane che la possibilità di ricorrere al Giudice, ma non eccependo solo l'evidenza più reale ossia, come nel primo caso, che l'operazione si sia realizzata in un contesto familiare senza connotazione di riciclaggio: la motivazione non sarebbe sufficiente al giudice per annullare la sanzione irrogata dalla R.T.S.

E neppure l'eccezione, come nel secondo caso, che l'operatore di banca era stato reso edotto della vicenda in modo preventivo e ne aveva senz’altro fornito il proprio assenso, sarebbe sufficiente a sollevare il soggetto sanzionato da responsabilità, per i motivi sopra chiariti.

Giova rammentare che gli operatori di banca, negli ultimi anni, sono molto attenti a questo tipo di fenomeni, e gli stessi istituti hanno implementato funzioni che in modalità meccanizzata procedono alla segnalazione quando le operazioni sono effettuate tramite sportelli automatici; le sanzioni irrogate agli operatori e, in solido, agli istituti per mancate segnalazioni sono infatti di estrema gravità.

È da rilevare, infine, che in questo tipo di vertenze, anche in caso di vittoria da parte del ricorrente, generalmente l'organo giudicante difficilmente grava il Ministero delle spese di soccombenza, che rimangono così a carico delle parti in causa.

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