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Tettoie e pergolati: Guida alle detrazioni fiscali 2021

 

Come per gli anni precedenti, anche per il 2021 lo Stato ha previsto delle detrazioni e degli incentivi fiscali, attraverso il cosiddetto Ecobonus. Si tratta di una detrazione del valore della metà per comprare e porre in essere schermature solari mobili, laddove per schermature si intende tettoie, pergolati e tende da sole in edifici già esistenti.

 

Tale agevolazione fiscale è applicabile per una tetto massimo di spesa di 60 mila euro per posa in opera inclusa per unità immobiliare pari al 50% dell’investimento. Le spese di riferimento devono essere state effettuate dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2021.

 

 

Un chiarimento normativo in merito a questa applicazione detrattiva occorreva, in virtù dell’enorme confusione che spesso si crea tra i cittadini, i quali non hanno la sicurezza di poter beneficiare di queste detrazioni. Sta di fatto che l'Ecobonus previsto quest’anno, ha visto una proroga statale al 31 dicembre 2021, pertanto si potrà beneficiare di questi incentivi per tutti i lavori con tettoie e pergolati fino a quell’anno.

 

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È palese che prima di avere accesso ad un qualunque beneficio, si deve conoscere con cura il contenuto del testo normativo. In tal modo si può comprendere se il lavoro posto in essere rientra nei parametri previsti dalla legge e soprattutto si saprà chi può beneficiarne.

Infine, ci sono alcune incombenze a capo di coloro che vogliono usufruire della detrazione e la presentazione di certificazioni che accertano la realizzazione della costruzione.

 

Quali coperture rientrano nella dicitura schermature solari

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Non sempre una copertura può rientrare in questa detrazione fiscale.

In genere l’incentivo vale sia per le tettoie che per i pergolati, il cui obiettivo è quello di modulare i parametri energetici e ottico luminosi in relazione alle sollecitazioni provenienti dal sole. Al fine di poter richiedere questo incentivo allo Stato (come vedremo anche di seguito) il cittadino deve farsi rilasciare dal venditore un documento, quale cioè la “Dichiarazione del fabbricante della schermatura solare”, che sia idonea a certificare la detraibilità ai sensi di legge.

Fatto questo doveroso preambolo andiamo a vedere quali sono i tipi di schermature solari che sono previste dalla normativa. Vediamo anche quali requisiti queste strutture devono avere.

In primis, le detrazioni vanno applicate per le tettoie atte a formare tutt’uno con l'involucro edilizio e che non sono liberamente montabili e smontabili dall'utente. Si devono porre a mo' di protezione verso una superficie vetrata. L’incentivo può essere chiesto altresì per le strutture che somo state montate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata.

In secondo luogo, le schermature previste dalla normativa devono essere mobili, il che significa che in caso di necessità, deve essere possibile effettuare gli apporti energetici positivi. Le pellicole solari o le schermature fisse non sono per questo motivo rientranti nel quadro normativo.

Tettoie e pergolati devono essere delle schermature tecniche e avere dei livelli di prestazione sufficiente a creare la giusta schermatura solare. Tali parametri sono stati previamente indicati nel decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311 - Legge di bilancio 2019 - Legge 30 dicembre 2018 nr. 145.

Per quel che concerne schermature come tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci, possono avere un qualunque orientamento da Est a Ovest, ma anche in direzione Sud. Di converso sono esclusi dal novero quelli che hanno direzione Nord, Nord-Est e Nord-Ovest. Per le chiusure oscuranti (ad esempio persiane avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

 

 

La schermatura deve contenere una marcatura CE del produttore e rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.

 

Le classi previste sono:

  • Classe 0          gTot ≥ 0,50

  • Classe 1          0,35 ≤ gTot< 0,50

  • Classe 2          0,15 ≤ gTot< 0,35

  • Classe 3          0,10 ≤ gTot< 0,15

  • Classe 4          gTot< 0,10

 

I beneficiari delle detrazioni

La legge ha definito anche chi sono i beneficiari, ovvero i soggetti che possono avanzare la richiesta della detrazione fiscale. Come prima cosa la legge ha indicato soggetti beneficiari coloro che sono possessori dell’immobile sul quale verranno installati tettoie o pergolati.

Possono fare medesima richiesta anche i condomini, anche se in questo caso sipuò montare la tettoia esclusivamente nelle aree comuni sulle quali possono intervenire, e anche i titolari di uno o più diritti reali sull’immobile che occupano.

Anche un inquilino di immobile (essendo dunque tra le persone fisiche), può fare richiesta di detrazioni del genere, purché sostengano loro stessi le spese di lavoro. Stesso discorso vale per chi si trova in un edificio in veste di comodatario o di convivente del proprietario dell’immobile.

Può altresì beneficiare della detrazione su pergolati e tettoie coloro che possiedono un reddito d’impresa, nonché enti pubblici e privati che non abbiano intrapreso alcuna attività commerciale.

 

 

La documentazione necessaria da presentare per la detrazione

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Colui che fa richiesta di detrazione si deve assicurare che il rivenditore gli fornisca un documento, ovvero una fattura, che abbia tutti i requisiti previsti dalla legge. Per avere accesso alla detrazione poi, il beneficiario deve aver pagato attraverso una delle opzioni bancarie riservate ai bonifici per EcobonusRiqualificazione Energetica”.

Questa regola vale solo per le persone fisiche: i contribuenti titolari di reddito d'impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale (tranne per le imprese che hanno una contabilità semplificata con regime per cassa e coloro chehanno ai sensi dell'art. 18 c. 5 DPR 600/73, i quali invece dovranno effettuare un pagamento con bonifico. A stabilire ciò è stato la Risposta ad interpello all'Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2018 n. 46).

La cifra spesa per il lavoro (e dunque inclusain fattura) viene versato sul conto del rivenditore, con una trattenuta dell'8% sull'imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.

Per quel che concerne i dati da inserire nel bonifico, innanzitutto va indicato il codice fiscale di colui (o coloro) che deve beneficiare della detrazione. Vanno poi inseriti anche i riferimenti della legge in vigore,  con causale L. 296/06 e L. 190/2014.

Da inserire altresì anche i riferimenti dell'unità immobiliare (via ecc.), il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico. A questo punto il gioco praticamente fatto, basta solo conservare fatture e documentazioni necessarie poi da presentare ai fini della detrazione fiscale prevista dall'ecobonus. Ricordiamo che tutte le foto presenti in questo articolo sono state gentilmente concesse da Metexa, azienda leader nella progettazione e realizzazione di coperture modulari e tensostrutture.

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